Le agevolazioni fiscali in essere per il 2011 sono descritte in sintesi di seguito, per ulteriori approfondimenti si rimanda ai siti di riferimento ed ai Quaderni da noi predisposti.
Ristrutturazioni Edilizie 36%
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2012 può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Inoltre, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
L’agevolazione Iva, a differenza di quanto previsto per la detrazione Irpef del 36%, non ha alcun termine di scadenza.
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
• Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
• La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo; tuttavia, per gli interventi effettuati da persone di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque e tre anni.
• Se l’intervento è la prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 2002, per la verifica del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.
• L’impresa che esegue i lavori deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed acquistati entro il 30 giugno 2013.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione spetta, inoltre, per:
• L’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
• La realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992).
• L’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
• L’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Quando si stipula un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione se è stato immesso nel possesso del bene e se esegue gli interventi a suo carico.
In questo caso, occorre che il compromesso sia stato registrato e che l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nel modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione Irpef pari al 55 per cento delle spese sostenute entro la fine del 2011.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
• Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che diano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (vedasi decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
• Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Per fruire dell’agevolazione devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (vedasi decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
• L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
• Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
(Fonte: Sito dell'Agenzia delle Entrate)
Documenti e siti collegati:
Guida dell'Agenzia delle Entrate 55%
Sito dell'ENEA

Quaderno Placet Ingegneria per l'agevolazione 55%